Contenuti offensivi?
Segnaliamoli!

22 Dicembre 2023

Ci stiamo rilassando davanti al nostro programma mainstream preferito, godendoci con serenità sentimenti di plastica e cuori infedeli, quando all’improvviso trasecoliamo e incredule/i ci chiediamo se è possibile che qualcosa di così inappropriato sia stato detto o fatto.

 

L’indomani ci uniamo al coro di disapprovazione social e chiediamo misure draconiane. Magari ne nascerà un caso mediatico e seguiranno scuse da coccodrillo, oppure scomparirà  nel chiacchiericcio digitale.

 

Oppure.

 

Oppure possiamo segnalare il contenuto offensivo ad AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrà eventualmente esercitare il proprio potere sanzionatorio.

 

Individui e in particolar modo associazioni possono segnalare ad Agcom contenuti mediali che giudicano inappropriati o violativi presenti su media audiovisivi (incluse piattaforme online) e radiofonici.

 

L’Autorità, valutata l’ammissibilità della segnalazione, può aprire un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’emittente che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione da 30.000 euro a 600.000 euro.

 

Per evitare l’inammissibilità, i/le segnalanti devono indicare puntualmente le asserite violazioni attraverso:

 

una denuncia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante

 

contenente i dati necessari all’identificazione del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici responsabile della presunta violazione

 

inviare la segnalazione tramite posta certificata a [email protected].

 

Tutte le istruzioni disponibili nella sezione Per gli utenti del sito dell’Autorità.

 

Per capire meglio di che tipo di contenuti si sta parlando, queste le definizioni:

 

“i programmi di informazione e di intrattenimento NON devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive, in un’ottica di bilanciamento di valori di pari rango, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti della persona”

 

“i programmi di informazione e di intrattenimento NON devono contenere elementi suscettibili di determinare, in maniera diretta o indiretta, la deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, di odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana; nonché suscettibili di determinare in maniera diretta o indiretta qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria o effetto di romanticizzazione, estetizzazione o eroticizzazione di dette condotte”

(Delibera 37/23/CONS)

 

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