Call My Legal –
Liberamente ispirato…
ma quanto liberamente?
– di Angelisa Castronovo

28 Febbraio 2022

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021, Aline – La voce dell’amore è un biopic romanzato ispirato alla vita di Céline Dion, in cui la regista Valérie Lemercier, che è anche attrice, racconta il personaggio di Aline Dieu, promettente cantante canadese che diventerà una grande star.

 

Il genere biopic (parola che deriva dalla contrazione di biographical picture) narra la vita di un personaggio realmente esistito e famoso. La storia reale viene adattata al servizio di una drammaturgia dalle regole molto precise.

 

Negli ultimi anni, abbiamo assistito alla trasposizione cinematografica della vita di diversi grandi artisti, come Freddy Mercury ed Elton John. Aline, la voce dell’amore si inserisce in questa tendenza, nonostante i nomi dei personaggi protagonisti siano diversi. Celine Dion, sullo schermo, diventa infatti Aline Dieu, ma il racconto della vita di Aline è assolutamente coincidente con quello della pluripremiata cantante canadese.

 

Salta all’occhio la dicitura “biografia non autorizzata” legata al titolo, da cui emerge il mancato consenso richiesto ovvero rilasciato dalla cantante Celine Dion e dalla Celine Dion Family & Business Entertainment alla società di produzione del film.

 

È possibile realizzare una biografia romanzata, ovvero un’opera audiovisiva dove l’autore, in modo creativo e originale, decide di raccontare la vita di personaggi famosi secondo il suo punto di vista, e il suo orientamento critico?

 

La risposta è positiva, ma incontra un limite giuridico importante: ovvero il divieto di gratuita denigrazione, o di lesione dell’altrui dignità.

 

Se è garantito il diritto alla reputazione e all’onore, a parere di chi scrive, non è necessario, quindi, ottenere alcuna autorizzazione espressa.

 

Tuttavia, è fortemente consigliabile informare il personaggio protagonista del racconto ovvero gli eredi di quel personaggio, rappresentando le proprie intenzioni: un breve sunto su quello che tratterà l’opera letteraria ovvero audiovisiva, al fine di poter evitare spiacevoli risvolti successivi.

 

Sarebbe anche molto utile coinvolgere tali soggetti nella fase di creazione dell’opera al fine di raccontare brevemente anche qualche aspetto afferente la sfera più personale ed intima del soggetto coinvolto, che non potrebbe altrimenti essere raccontato.

 

Infatti, per quanto non ci siano gli estremi di una violazione del copyright, ciò non toglie che i diretti interessati possano intentare una causa giudiziaria, magari con qualche pretesa economica.

 

Questo non implica che l’autore dell’opera debba esser chiamato a rispondere in termini risarcitori, ma sarebbe comunque costretto ad affrontare un giudizio con risvolti in termini economici e con tempistiche tutt’altro che brevi.

 

I diritti sulla biografia, che non sono di per sé tutelati da nessuna legge, né in Italia né negli Stati Uniti.

 

In Italia appartengono all’alveo dei diritti morali d’autore e i nostri giudici tendono a rendere i diritti sulla vita liberamente utilizzabili se non venga rappresentata la persona in maniera tale da esserci gli estremi per una diffamazione. In America fanno parte dei c.d. right of publicity che consistono nel diritto esclusivo di concedere in licenza l’uso della propria identità per la promozione commerciale.

 

Pertanto, l’operazione di coinvolgimento potrebbe essere utile a dirimere all’origine eventuali iniziative di questo tipo di qualche familiare avido, non interessato magari ad omaggiare quel determinato personaggio, ma solo a ricavare profitto da quel vincolo di parentela, ed in via preventiva assicurarsi dunque un supporto.

 

Molti, quando devono raccontare una storia vera, pensano sia obbligatorio il consenso del protagonista. In realtà, se i fatti della vita oggetto del racconto sono di pubblico dominio e la storia è vera e non lede la moralità o il decoro, non è necessaria alcuna autorizzazione. Ma come detto sopra, è sempre meglio ottenere un consenso scritto da chi detiene i diritti, dagli eredi o dalla persona protagonista della storia, se ancora in vita.

 

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 20925/2005) l’opera per essere suscettibile di tutela autoriale non deve essere necessariamente qualificata come “letteraria” nel senso stretto del termine, “purché costituisca una rielaborazione ripresa in modo personale”.

 

La tutela autoriale potrebbe allora applicarsi anche a opere di carattere biografico costituite in larga parte da interviste, poiché dotate di una creatività che però deve essere ricercata proprio nelle modalità di indirizzamento e organizzazione delle interviste stesse.

 

È indubbio, peraltro, che per quanto riguarda l’opera biografica di personaggi noti, i fatti inerenti alla vita dei suddetti, appartengano inevitabilmente al patrimonio comune e quindi non possano essere monopolizzati. La tutela autoriale in questi casi si concentra sulle scelte stilistiche, tecniche e redazionali adoperate dall’autore, che alternano fatti veri a fatti verosimili.

 

In assenza di autorizzazione da parte del soggetto raccontato ovvero dei suoi eredi, la società di produzione potrebbe in via preventiva tutelarsi attraverso l’inserimento di un disclaimer nei titoli di coda del film, del tipo: “Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è puramente casuale”.

 

La rubrica Call My Legal è curata dall’avvocata Angelisa Castronovo, Fondatrice, WellSee; Vicepresidente, SIEDAS (Società Italiana di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); socia fondatrice, WIFTMI.

Per conoscerla meglio:  Protagoniste: Angelisa Castronovo.

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