Call My Legal –
Remake, reboot e altri diritti derivati
– di Angelisa Castronovo

28 Maggio 2022

La storia del nostro cinema è caratterizzata da numerosissimi casi di remake che rispondono e hanno risposto a logiche, motivazioni e scelte differenti.

 

Remake è un termine di lingua inglese che letteralmente vuol dire “rifacimento”. Si parla di remake quando si realizza un’opera cinematografica di cui esiste già una precedente versione.

Negli ultimi anni abbiamo assistito soprattutto da parte del cinema hollywoodiano, ad un ricorso sempre più diffuso al remake. Le ragioni che hanno portato a tale diffusione dipendono da un lato dalla necessità di sopperire alla mancanza di idee autoriali originali, dall’altro la tendenza è stata quella di omaggiare ovvero rivisitare pellicole del cinema del passato di un certo successo.

 

In entrambi i casi si è reso necessario acquisire i diritti dei film da cui viene tratto il remake, spesso realizzato attraverso l’uso delle nuove tecnologie e gli effetti speciali.

 

Appartengono alla prima categoria, film come: Mio padre, che eroe!Profumo di donnaDonne sull’orlo di una crisi di nervi; fanno parte della seconda categoria film nelle loro varie versioni come: DraculaFrankensteinPiccole donne.

 

A livello giuridico i diritti di remake si identificano con il diritto dell’autore di rielaborare l’opera anteriore traendone quegli elementi di maggiore interesse o valore o di maggiore richiamo per il pubblico, ma con la libertà di introdurre elementi narrativi e creativi del tutto nuovi ed originali.

 

I diritti di remake fanno parte dei cosiddetti diritti derivati che consistono nella creazione autoriale frutto dall’elaborazione o modifica di un’opera preesistente.

 

Anch’essa è tutelata dal diritto d’autore, a patto che risponda al requisito fondamentale del carattere creativo: deve quindi possedere un quid in più di creatività e originalità rispetto all’opera da cui è tratta.

 

Un esempio di opera derivata assai comune? La traduzione.

 

È questo il contenuto del diritto di elaborazione (disciplinato dall’art. 18 della Legge sul diritto d’Autore) che ha ad oggetto, oltre che le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi.

 

Anche se l’opera derivata è autonomamente tutelata, ciò non toglie che sia categoricamente richiesto il previo consenso dell’autore dell’opera originaria, prima di apportarvi qualsivoglia modifica o trasformazione. La legge stabilisce, infatti, che il diritto di apportare modifiche spetti all’autore di un’opera.

 

Se dunque elaborassi un’opera senza dovuta autorizzazione, violerei un diritto altrui espressamente riconosciuto, alla stregua di qualunque altro bene di tipo materiale o immateriale.

 

Altri esempi di diritti derivati molto diffusi oltre al remake e che stanno approdando anche al mondo delle serie tv sono rappresentati dai c.d. reboot, spin-off, prequel e sequel.

 

Partiamo da un termine molto in voga in questo periodo: reboot.

 

La parola significa letteralmente “riavvio” e viene utilizzata per indicare film che prendono come spunto una pellicola del passato, ma la cambiano completamente. Vengono quindi conservati alcuni aspetti, ma le vicende e i personaggi mutano profondamente. Un esempio è il reboot, tutto al femminile di Ocean’s Eight, con Rihanna e Sandra Bullock.

 

Il termine reboot non va confuso con remake che indica il rifacimento di un titolo che dovrà essere il più possibile aderente all’opera precedente.

 

Remake e reboot non vanno confusi con sequel, che indica invece il seguito di una pellicola. Si tratta di una sorta di capitolo successivo in cui si trovano i personaggi del primo film. Invece il termine prequel indica l’opposto di sequel ed indica film che raccontano fatti avvenuti prima della storia narrata nel titolo originale.

 

Diverso dal remake è l’adattamento cinematografico di un’opera letteraria o una pièce teatrale che segue adattamenti precedenti.

Scarface di Brian De Palma, tratto dall’omonimo film di Howard Hawks, è un remake. Dune di Denis Villeneuve, secondo adattamento dal romanzo di Frank Herbert, non sarà un remake.

Caso interessante che si trova in un confine molto labile nella configurazione giuridica dei diritti di remake è il film Per un pugno di dollari di Sergio Leone del 1964.

 

Sicuramente non è un mistero che Akira Kurosawa abbia rappresentato un’ispirazione per il film, ma non tutti sanno che il film di Sergio Leone sarebbe dovuto essere un remake a tutti gli effetti.

 

La casa di produzione del secondo lungometraggio di Leone, la Jolly Film, aveva assicurato al regista romano di aver acquisito i diritti per il rifacimento del film La sfida del samurai di Kurosawa.

Il nostro regista, quindi, era sicuro di star realizzando un remake autorizzato di Yojimbo. In realtà durante le riprese tutti i componenti della troupe e del cast furono indotti a non nominare la parola Yojimbo, in quanto si venne a sapere che i diritti per il remake autorizzato non erano stati pagati.

 

A seguito dell’uscita del film, Kurosawa inviò a Sergio Leone una lettera di protesta e la Toho Film, società che aveva prodotto La sfida del samurai, iniziò un contenzioso per plagio chiedendo il risarcimento danni per quanto accaduto.

 

La controversia si concluse con un patteggiamento che permise alla Toho di ottenere il 15% dei ricavi della distribuzione del film Per un pugno di dollari.

 

Sergio Leone dichiarò pubblicamente: “Kurosawa aveva tutte le ragioni per fare ciò che ha fatto. È un uomo d’affari e ha fatto più soldi con questa operazione che con tutti i suoi film messi insieme. Lo ammiro molto come regista”.

Trattatasi dunque di un remake di fatto, ma non nei termini legali, propriamente detti.

 

The Hollywood Reporter ha recentemente riportato la notizia sulla possibile perdita dei diritti di Skydance Media del film The Terminator, che dal 1984 ha generato cinque sequel incassando 1,8 miliardi di dollari a livello globale.

 

Pare, infatti, che la co-autrice del film originale, Gale Anne Hurd, abbia inviato a Skydance Media una notifica di risoluzione della concessione dei diritti. Ciò sulla base di una legge americana risalente agli anni ‘70 che consente agli autori/sceneggiatori dei film di riottenerne i diritti dagli Studios trascorsi 35 anni dalla prima pubblicazione dell’opera.

 

Sino ad ora tale disposizione normativa era stata ampiamente sfruttata dai musicisti, mentre parrebbe che, in quest’ultimo anno, diversi sceneggiatori abbiano inviato agli Studios americani avvisi di terminazione della concessione dei diritti, il che minaccia di turbare chi possiede, allo stato, i diritti di fare sequel e nuove versioni di film molto famosi risalenti alla metà degli anni ’80.

Già lo scorso autunno, l’autore della sceneggiatura originale del film Venerdì 13 ha vinto una causa nella quale è stata riconosciuta la validità della notifica di risoluzione dei diritti inviata al produttore del suddetto film.  Il caso è ancora oggetto di appello, ma si tratta, comunque, di una importante sentenza che ha certamente diffuso la consapevolezza tra gli autori della possibilità di vantare tale diritto.

Sono, infatti, diverse le opere i cui diritti potrebbero tornare nella disponibilità degli autori: Gary K. Wolf sta cercando per esempio di porre fine ai diritti della Disney sul libro che è diventato Chi ha incastrato Roger Rabbit?.

Con il passare del tempo, gli autori di altri film della metà degli anni ‘80, decorsi 35 anni dalla loro prima distribuzione, potrebbero impedire alle case di produzione di realizzare sequel e remake.

Ad ogni modo, gli Studios avranno due anni per sfruttare ancora i loro diritti una volta che è stata presentata la notifica da parte degli autori.

 

 

La rubrica Call My Legal è curata dall’avvocata Angelisa Castronovo, Fondatrice, WellSee; Vicepresidente, SIEDAS (Società Italiana di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); socia fondatrice, WIFTMI.

Per conoscerla meglio:  Protagoniste: Angelisa Castronovo.

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