Call My Legal –
Misgendering e deadnaming: battaglie legali e culturali
– di Angelisa Castronovo
28 Luglio 2022
Chi cambia sesso può scegliere liberamente il nuovo nome, purché ciò non violi le disposizioni normative o i diritti di terzi. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Prima, nell’ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877.
Gli ermellini hanno consentito ad Alessandro, nel caso che li ha chiamati a giudicare, di diventare Alexandra, e non Alessandra come aveva sancito la Corte di Appello di Torino secondo cui doveva accontentarsi del nome “derivante dalla mera femminilizzazione del precedente“.
Alessandro ha cambiato sesso, e il nuovo nome potrà sceglierlo secondo la propria volontà. Lo ha deciso la Cassazione assicurando un diritto che non era affatto garantito, in precedenza: era consentito solo declinare il proprio nome, maschile o femminile che fosse, nella sua versione opposta. Alessandro, per esempio, dopo aver cambiato sesso in Sardegna si sarebbe dovuto chiamare Alessandra, ma voleva un nome diverso e aveva scelto quello di Alexandra. La Corte di Appello di Torino aveva sancito che non ne avesse il diritto.
Alexandra impugna la sentenza e la Cassazione le ha dato ragione statuendo che chi cambia sesso ha diritto a scegliersi un nuovo nome senza limitarsi al cambio di desinenza – dal maschile al femminile o viceversa, a seconda della transizione sessuale – di quello avuto alla nascita. Per la Cassazione infatti il nome è “uno dei diritti inviolabili della persona“, un “diritto insopprimibile“, e deve “essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità” con riferimento al misgendering e al dead naming. In tal modo viene superata, anche l’annosa questione di tutti quei nomi che non sono reclinabili dal maschile al femminile o viceversa, come nel caso di Lidia o Marco.
Il caso di Alexandra ha posto fine a tesi isolate che pretendevano di applicare automatismi e ora la Cassazione ha fatto chiarezza. Ma la piena dignità delle persone trans è ancora un traguardo lontano.
Il percorso di transizione è meno netto rispetto all’immaginario collettivo. Ad esempio, l’intervento chirurgico di conferma di genere può anche non farne parte, e non ne è necessariamente l’esito finale. Alcune persone transgender decidono di operarsi solo a un certo punto del percorso, altre mai, per un’infinità di ragioni.
Una questione che attiene all’esperienza delle persone trans riguarda l’uso dei pronomi. Le persone trans scelgono il pronome che le rappresenta, e solitamente lo esplicitano. Quando non è così, basterebbe chiedere.
Il misgendering è una forma di violenza attuabile attraverso il linguaggio, nel momento in cui ci si appella ad una persona con articoli, desinenze o pronomi che non corrispondono alla sua identità di genere. Si parla di violenza perché è un modo indiretto per delegittimare l’autenticità dell’identità di una persona.
Un discorso analogo vale per il nome. Chiamare le persone trans con il nome che ormai hanno abbandonato (deadnaming) è una forma di violenza, perché non viene rispettato il percorso psicologico della persona.
Un quadro preoccupante in cui si inserisce anche il fatto che l’identità di genere degli individui trans non si riflette sempre nei loro documenti. Le persone transgender per ottenere un documento con la propria identità di genere e un nuovo nome devono infatti portare a termine il procedimento del riconoscimento giuridico del proprio cambiamento di genere (Legal Gender Recognition, LGR). Questi riconoscimenti si differenziano da paese a paese e in diversi casi presentano delle procedure – burocratiche e/o mediche – che rendono estremamente difficoltoso per le persone trans portarle a termine.
Tali palesi ostacoli che risultano anche essere in violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e delle norme vincolanti sui diritti umani, come l’essere divorziati o essersi sottoposti a un processo di sterilizzazione. Diversi Stati richiedono anche requisiti medici come parte del processo LGR, comprese diagnosi di disforia di genere, trattamenti ormonali e chirurgia. In alcuni casi, inoltre, è stata denunciata una mancanza di competenza tra gli stessi operatori sanitari per quanto riguarda le esigenze di salute delle persone trans durante queste procedure stabilite per legge con conseguenti impatti psicologici dannosi.
In generale, spiega la Commissione Europea, i paesi in cui i requisiti per portare a termine la Legal Gender Recognition sono meno accessibili si basano su un approccio più paternalistico o patologizzante, con lo Stato (attraverso tribunali o altri organi) o i medici che valutano il genere di una persona.
Negli oltre quaranta paesi dove la procedura è possibile, in 13 di questi viene richiesto alle persone transgender una sterilizzazione obbligatoria prima di cambiare la propria identità di genere.
Anche in questo caso le Nazioni Unite sono intervenute riconoscendo questo obbligo come una forma di tortura, un trattamento crudele, inumano o degradante: “Il Consiglio d’Europa – spiega l’ONG – ha stabilito che gli Stati membri devono abolire questo requisito. Nel 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso che la sterilizzazione coatta viola il diritto delle persone trans alla vita privata e familiare”.
Riuscire a portare a termine il Legal Gender Recognition può comportare il superamento dei problemi legati a documenti che non corrispondono al proprio genere e far acquisire un maggiore senso di sicurezza e protezione nella vita di tutti i giorni.
In Italia la legge che regola la transizione di genere è la numero 164 del 1982 e si intitola Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Si tratta di una legge – approvata dopo proteste e mobilitazioni da parte di associazioni e movimenti italiani di persone transgender e formata da 7 articoli – che prevede che la domanda debba essere proposta con un ricorso al tribunale del luogo dove si ha la residenza. Quando è ritenuto “necessario”, un giudice dispone poi “con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato”.
Questa legge è stata successivamente integrata con l’articolo 31 del decreto legislativo n.150 del 2011. L’articolo 3 citato sopra è stato modificato in questo modo: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. Ma questa norma, sia nella versione precedente che in quella attuale, è stata interpretata nel tempo in modo che per ottenere un riconoscimento dell’identità genere fosse necessaria l’operazione chirurgica. Nel 2015, però, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, tramite due decisioni, hanno stabilito che, al contrario dell’interpretazione prevalente, non fosse necessario l’intervento chirurgico per vedere riconoscere ufficialmente il cambio del proprio genere.
Il Protocollo Onig (Osservatorio nazionale identità di genere) applicato in Italia si compone di 4-6 mesi di percorso psicologico, durante il quale viene riconosciuta la “Disforia di genere” e viene dato il nulla osta per la terapia ormonale. Seguono poi 8-12 mesi di real life test. A quel punto vengono fatte la relazione diagnostica e la perizia endocrinologica da presentare in tribunale. I tempi in questo caso non sono definiti, anche perché, come detto, il giudice può richiedere una consulenza tecnica. Anche la riconversione chirurgica del sesso, qualora la persona lo richieda, viene concessa con una sentenza.
Diversi movimenti e associazioni chiedono da anni di compiere ulteriori passi verso una depatologizzazione dell’essere trans. In questo senso nel 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha preso una decisione rilevante, rimuovendo l’”incongruenza di genere” dal capitolo relativo ai disturbi mentali nell’ultima classificazione internazionale delle malattie, l’ICD-11, e trasferendola in quello della salute sessuale, creato appositamente. La ratio è quella di ridurre lo stigma e promuovere l’accettazione sociale delle persone che convivono con l’incongruenza di genere.
Il problema però persiste a livello legislativo. Da tempo associazioni e movimenti LGBTQ+ italiani chiedono un alleggerimento dell’iter per la transizione di genere.
A tutta tale lungaggine e difficoltà burocratica, si aggiunge il fatto che in Italia ancora si discute sulla necessità o meno di una legge contro l’omotransfobia, che tuttavia esiste, in maniera palese ed evidente.
Lo vediamo anche nella necessità di dover riconoscere e tutelare l’identità di genere, una sfera della vita così intima e personale, attraverso il diritto.
Il genere è un sentimento, il sentimento del genere, ossia il personale e unico modo di sentire il proprio corpo in relazione alla cultura a cui si appartiene e al contesto sociale in cui si è immersi e da cui non si può prescindere.
Se fosse possibile per l’umanità accettare che il genere sia un sentimento, esattamente come la felicità, la noia o la malinconia, forse se ne potrebbe accettare ogni sua sfumatura, concependo finalmente l’unicità mutevole del sentimento che ognuno può provare nei confronti del proprio corpo in relazione allo spazio sociale.
La rubrica Call My Legal è curata dall’avvocata Angelisa Castronovo, Fondatrice, WellSee; Vicepresidente, SIEDAS (Società Italiana di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); socia fondatrice, WIFTMI.
Per conoscerla meglio: Protagoniste: Angelisa Castronovo.
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