Call My Legal –
L’indennità di discontinuità
per il settore dello spettacolo
– di Angelisa Castronovo
28 Giugno 2022
Lo scorso 18 maggio il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo che rappresenta una sorta di reddito che copre tutti i lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività oppure durante il periodo di studio e di formazione.
Si tratta di un risultato rivoluzionario che arriva al giro di boa di un percorso iniziato da tempo e che man mano si è arricchito grazie al contributo di giuristi, rappresentanti delle istituzioni, protagonisti e realtà rappresentative del settore spettacolo.
Il disegno di legge, vertente sullo statuto dei lavoratori dello spettacolo e che vede tra i primi firmatari il Sen. Francesco Verducci e l’On. Matteo Orfini costituisce l’accoglimento di tante riflessioni, istanze, battaglie condotte da sempre e che a partire dal primo lockdown fino ad oggi sono state maggiormente sentite e condotte.
L’ambizione era quella di superare gli interventi di tipo emergenziale per offrire al settore interventi di tipo strutturale.
Come noto a tutti, la pandemia ha chiaramente fatto emergere tutte le lacune di un settore che necessita una riflessione di sistema.
Si è ritenuta ormai non più procrastinabile l’esigenza di definire un nuovo status giuridico degli artisti e di sviluppare un quadro normativo istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali.
Come avvocato nel settore del diritto dello spettacolo, in assenza di quadro normativo coerente, mi trovo spesso coinvolta in estenuanti trattative tra le società di produzione, broadcaster e artisti in cui si svilisce la ratio nobile sottesa ai contratti nel settore spettacolo ed in cui la fa da padrona il potere contrattuale. Si tratta sempre di contratti atipici, scritture private in cui a volte sono presenti clausole vessatorie.
Un settore in cui si sovrappongono norme legislative a cui manca il sistema e l’armonia ed in cui risulta fondamentale uno sguardo rivolto alla prassi per avere una visione d’insieme delle problematiche ad esso sottese.
Lo Statuto sociale può essere la base di partenza perché deve ambire ad istituire un CCNL per l’audiovisivo, visto che al momento è presente solo quello per lo spettacolo dal vivo.
Una delle previsioni presenti all’interno del disegno di legge Verducci/Orfini che ritengo essere di portata rivoluzionaria per il settore è l’istituzione della c.d “Indennità di Discontinuità” che fa leva su una caratteristica ontologica che viene riconosciuta come essenza della prestazione nel settore spettacolo.
Si tratta del problema della tutela dei lavoratori quando il lavoro non c’è. Non si tratta di nuove forme di flessibilità, perché in questo settore già esistono, ma di tutelare il lavoratore che molto spesso è “imprenditore di se stesso”.
L’introduzione della indennità di discontinuità segna uno spartiacque tra il prima e il dopo per le lavoratrici e i lavoratori delle arti creative e dello spettacolo dal vivo.
Inizia così un nuovo corso nella legislazione in materia.
Il 18 maggio 2022 il disegno di legge ha finalmente ricevuto l’approvazione del Senato, in risposta alle istanze delle realtà associative della produzione culturale dal vivo, soprattutto nel periodo Covid a seguito di numerosissimi incontri avvenuti su zoom a cui ho avuto l’onore di partecipare anche insieme all’Associazione SIEDAS, in cui ognuno con la sua professionalità ed esperienza cercava di offrire il proprio contributo.
Per la prima volta si è prospettato un sistema di welfare innovativo disegnato sulle caratteristiche specifiche di queste professioni.
L’indennità di discontinuità è destinata a musicisti, attori, autori e tecnici del settore.
Rimangono fuori gli artisti visuali e le altre figure del sistema dell’arte (curatori, project manager, producer, graphic design e illustratori, allestitori, assistenti di studio d’artista, archivisti fotografi e videomaker, educatori museale e mediatori culturale e molti altri).
Pur con queste lacune da colmare, per la prima volta viene riconosciuta la natura intermittente delle professioni dello spettacolo dal vivo.
Questo reddito punta finalmente a tutelare i lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione, momenti essenziali nelle professioni artistiche, professioni che allo stato attuale non percepiscono un reddito stabile e non hanno la possibilità di versare i contributi previdenziali in maniera continuativa. Spetterà al governo, una volta approvata la legge, definire l’importo e quali categorie avranno diritto ad accedervi. Non a caso il testo prevede anche l’istituzione presso il Ministero della Cultura di un registro unico dei lavoratori che operano nel mondo dello spettacolo.
Il testo ora deve approdare a Montecitorio per il sì definitivo, dopodiché il governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, dovrà predisporre i decreti legislativi con cui verranno stabilite le modalità di attuazione, compresi gli importi del reddito.
Di questa misura potrà usufruire chi è iscritto al Fondo Lavoratori dello Spettacolo, secondo un decreto del 2005 che ne definisce la classificazione. Dal momento che negli anni sono nate nuove professioni in un questo comparto così variegato, sarebbe auspicabile inoltre rivedere e riformare anche tale Fondo.
L’obiettivo è quello di colmare un vuoto normativo, laddove viene riconosciuta solo la tutela previdenziale all’esecuzione di uno spettacolo.
Così invece, si fornisce retribuzione e riconoscimento previdenziale calcolati sulla base del numero di spettacoli fatti nell’ultimo anno moltiplicato per un coefficiente. Nello specifico, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel Fondo per i lavoratori dello spettacolo nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS (Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312. L’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a 2 volte l’importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Ci auguriamo che i dibattiti, i confronti e le istanze in un settore così complesso e così necessario come quello delle arti e dello spettacolo continuino perché solo grazie a tali momenti si può arrivare ad una sintesi che possa offrire nuovi strumenti di protezione ad una categoria che di lavoratrici e lavoratori che proprio perché generano bellezza e contribuiscono a rendere il nostro paese migliore, andrebbero maggiormente ascoltati e tutelati.
La rubrica Call My Legal è curata dall’avvocata Angelisa Castronovo, Fondatrice, WellSee; Vicepresidente, SIEDAS (Società Italiana di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); socia fondatrice, WIFTMI.
Per conoscerla meglio: Protagoniste: Angelisa Castronovo.
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