Domande e risposte su ALAS,
la nuova indennità di disoccupazione
per i lavoratori autonomi
dello spettacolo
– di Silvia Altea

28 Febbraio 2022

Premessa

 

Dal 1° gennaio 2022 è diventata effettiva e operativa l’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni” (articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).  Dalla predetta data i datori di lavoro – committenti sono tenuti a versare un’aliquota contributiva pari al 2% che confluirà presso la Gestione prestazioni temporanee.

 

E’ opportuno ricordare brevemente che, invece, i lavoratori dello spettacolo che abbiano involontariamente perso l’impiego in un rapporto di lavoro subordinato (cessazione di un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato), avranno diritto, come tutti i lavoratori, alla percezione della generale indennità di disoccupazione denominata in acronimo “NASpI” oppure, se disoccupati a seguito della cessazione di un contratto c.d. “parasubordinato” (collaborazione coordinata e continuativa, anche “a progetto”), all’indennità denominata “DIS – COLL”.

 

La ALAS è dunque una novità importante, di cui si è molto parlato negli ultimi anni in Italia dove è totalmente assente un vero e proprio riconoscimento delle peculiarità proprie delle professioni artistiche, come invece accade in altri Paesi europei, ad esempio in Francia, dove è riconosciuta l’intrinseca “intermittenza” propria della professione svolta nell’ambito dello spettacolo.

Vediamo, di seguito, quali sono i requisiti per poter accedere alla nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

 

 

Chi ha diritto a richiedere e percepire ALAS?

 

Avranno diritto alla percezione della nuova indennità di disoccupazione i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” che abbiano i seguenti requisiti (previsti dall’articolo 66, comma 8, del d.l. n. 73/2021):

 

a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza. Tale requisito deve sussistere anche con riferimento ad eventuali familiari conviventi;

d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;

e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

 

 

La prestazione è cumulabile con altre indennità erogate dallo Stato?

 

La prestazione ALAS, analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). In tal caso il lavoratore può optare per la percezione dell’ALAS – in luogo del predetto assegno – e successivamente può rinunciarvi (in questo caso in maniera irrevocabile per l’eventuale parte residua) per continuare a percepire l’assegno ordinario di invalidità.

 

Nel caso di malattia o maternità nel corso della percezione dell’ALAS, quest’ultima viene sospesa a favore delle specifiche indennità e riprenderà, per la parte residua, dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

 

 

Per quanto tempo avrò diritto a percepire ALAS?

 

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

 

La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.

 

 

Quali sono i termini di presentazione delle domande e la decorrenza?

 

Per vedersi riconosciuta l’indennità si deve prestare molta attenzione alle modalità di richiesta: i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare la domanda entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del periodo di maternità indennizzato; o di malattia e/o infortunio indennizzati), utilizzando esclusivamente il sito internet INPS (anche avvalendosi degli Istituti di Patronato).

 

L’indennità decorre dall’ottavo giorno dal verificarsi dell’evento in caso di presentazione della domanda entro l’ottavo giorno; se la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno ed entro il termine decadenziale di 68 giorni, l’indennità decorrerà dal giorno successivo.

 

 

Qual è l’importo dell’indennità?

 

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile, è pari al suo 75% nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di € 1.227,55, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo (€ 1.227,55), la misura dell’ALAS è pari al suo 75 %, incrementata di una somma pari al 25 % della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.227,55.

 

L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40 nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

 

Cosa succede se l’INPS rigetta la domanda o nessuno riscontra la mia richiesta?

 

Se l’INPS non provvede al riconoscimento dell’indennità e si ritiene, invece, di avere tutti i requisiti sopra citati si può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

 

Il termine per la proposizione del ricorso è di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo oppure, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, si può presentare ricorso entro il 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

Il ricorso non ha grandi formalità e può anche essere presentato direttamente dall’interessato avvalendosi della procedura on line sul sito dell’INPS nella sezione “Servizi – Ricorsi on line” con le credenziali SPID (minimo “livello 2”) o con i sistemi CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta Nazionale dei Servizi).

 

In alternativa al ricorso amministrativo o avverso la decisione di quest’ultimo si può presentare ricorso alla competente autorità giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno che decorre: dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione; dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione; dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.

 

 

Che cosa è il principio di automaticità delle prestazioni?

 

In favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 del Codice Civile. Ciò significa che, anche in caso di mancata o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, i lavoratori avranno comunque diritto alla prestazione.

 

 

ALAS in estrema sintesi

 

Un brevissimo riepilogo delle caratteristiche dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo:

 

per i datori di lavoro – committenti:

– dovranno versare un’aliquota contributiva pari al 2%;

 

per i lavoratori:

– avere almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

– avere un reddito massimo, nell’anno precedente, di € 35.000,00;

– l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS nell’anno precedente ed è pari al 75% del reddito medio mensile.

 

Silvia Altea è avvocata civilista, si occupa in particolare di diritto del lavoro, diritto dell’informazione e diritto d’autore.

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