Stop ai messaggi violenti, discriminatori e sessisti nelle strade
– di Silvia Altea

29 Novembre 2021

Le pubblicità per le strade non potranno più imporre contenuti che veicolino messaggi lesivi delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica, oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche o psichiche.

 

Questa è una delle novità introdotte con la legge 156/2021, in vigore dal 10 novembre 2021, che ha convertito il decreto legge 10 settembre 2022 n. 121 (c.d. “decreto infrastrutture”).

 

La disciplina della pubblicità nelle strade e sui veicoli è contenuta nell’art. 23 del Codice della Strada. La legge di recente approvazione ha integrato il citato art. 23 aggiungendo i commi da 4 bis a 4 quater con i quali è previsto il suddetto divieto, e la cui violazione comporterà la revoca dell’autorizzazione da parte dell’ente proprietario delle strade (o, ab origine, la sua mancata concessione). Ulteriori misure e dettagli saranno poi adottati con specifiche norme amministrative in via di emanazione da parte dei Ministeri competenti.

 

Le misure adottate ci dicono molto sul livello di avanzamento della società civile.

 

Perché al di là delle norme, la cui emanazione deleghiamo all’ordinamento e agli Organi costituzionali preposti, è il livello di progressione culturale e sociale a creare, per consuetudine o uso, le norme del “vivere civile”.

 

Una prima riflessione, sul punto, è di tipo sistemico: non si è vietata la pubblicità violenta e discriminatoria in quanto tale, ma in quanto inserita nel contesto della circolazione stradale.

 

La sanzione prevista (mancata concessione o revoca dell’autorizzazione a collocare mezzo pubblicitario) non appare immediatamente legata al disvalore che una pubblicità violenta o discriminatoria rappresenta, perché collocata sullo stesso piano (anche ontologico), del divieto, ad esempio, di pubblicità su strada che possano “…ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione…” (art. 23, comma 1, del Codice della Strada).

 

Si parte da un dato certo: una pubblicità che, ad esempio, sessualizza un corpo è un motivo di “distrazione” nelle strade. La ratio della norma, quindi, appare più quella di impedire che una tale pubblicità diventi pericolosa che impedire che si offenda qualcuno.

 

Lo sfruttamento dell’immagine sessualizzata del corpo femminile per ragioni di psico-marketing è sempre stato massiccio: questo ci dice che non solo funziona, ma è tollerato.

 

E così passivamente – in maniera quali “subliminale” – ci siamo abituati a subire messaggi o immagini violenti, denigratori, razzisti, sessisti senza poter far altro che “girarci dall’altra parte” (peraltro impossibile circolando per strada).

 

E’ evidente, quindi, che in Italia è stato necessario, per esigenza sentita da una gran parte dei cittadini (ma non da tutti), creare un divieto e una sanzione.

 

Ciò assume un senso anche considerando che l’Italia è un Paese ancora agli ultimi posti in Europa per la parità di genere (così l’indice sull’uguaglianza di genere 2021 individuato dall’EIGE in Gender Equality Index), e dove la violenza e la discriminazione contro le donne e le minoranze appare drammaticamente conseguenza di una stentata progressione culturale.

 

La novità normativa in commento può essere considerata, dunque, come uno step necessario per il superamento del sessismo, della discriminazione e della violenza di cui siamo più o meno consapevolmente circondati, a partire dalle strade.

 

Non resta che da chiedersi se anche in altri contesti in cui è necessaria un’autorizzazione per lo svolgimento di una certa attività, non sia forse necessario stabilire il prioritario rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o delle disabilità fisiche o psichiche.

 

 

Silvia Altea è avvocata civilista, si occupa in particolare di diritto del lavoro, diritto dell’informazione e diritto d’autore.

 

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